Statuto e Regolamento

STATUTO SICO 2022
Scarica il PDF dello Statuto
ALLEGATO “B” RACCOLTA N.1464
ART 1: DENOMINAZIONE E SEDE DELLA SOCIETA’
La “Società Italiana di Chirurgia Oncologica” (S.I.C.O.) costituita con atto per notaio Sabatino Santangelo dell’11 marzo 1976, registrato a Napoli il 30 marzo 1976 al n.1889, ha sede legale in Napoli presso l’Istituto Nazionale dei Tumori – Via Mariano Semmola n.1.
Alla denominazione attuale viene aggiunta in modo permanente la dizione “Italian Society of Surgical Oncology, ESSO affiliated”.
ART 2: SCOPI DELLA SICO
La “Società Italiana di Chirurgia Oncologica” è una associazione senza scopo di lucro né diretto né indiretto, non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale; l’associazione non svolge attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie al programma di Formazione Continua in Medicina (ECM).
I legali rappresentanti dell’associazione non devono esercitare attività imprenditoriali, o partecipare ad esse, che possano creare situazione di conflitto di interesse.
La partecipazione ad attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) è consentita.
L’associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, giusta apposita dichiarazione resa dagli stessi in sede di nomina, sono indipendenti e autonomi, in quanto non esercitano attività imprenditoriale o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
La Società persegue i seguenti scopi fondamentali:
– Formazione, Innovazione, Ricerca in Oncologia Chirurgica
– Riconoscimento della Oncologia Chirurgica come disciplina di alta specialità e conseguente istituzione di specifiche Scuole di Formazione e Masters di II livello
– Riconoscimento del ruolo centrale alla Oncologia Chirurgica nell’ambito della presa in carico interdisciplinare del paziente oncologico
– Partecipazione alle attività delle Società Nazionali affini e delle Associazioni di Volontariato per costruire l’integrazione interdisciplinare dell’Oncologia in Italia, anche attraverso trials di studio e di ricerca scientifica
– Attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM, nei quali verranno posti in essere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.
– Attività di collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
– Elaborazione di linee guida in collaborazione con Società affini e con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.;
L’associazione ha l’obbligo di pubblicazione dell’attività scientifica svolta sul proprio sito web, che deve essere aggiornato costantemente.
ART 3 : SOCI
Possono essere soci esclusivamente gli appartamenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, le specifiche attività che La S.I.C.O. rappresenta.
Possono essere soci, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica operanti nelle strutture e settori di attività del S.S.N. o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che S.I.C.O rappresenta.
La Società Italiana di Chirurgia Oncologica è costituita da:
a) Soci ordinari
sono i cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia cultori di discipline chirurgiche dedicati alla Oncologia Chirurgica. I Soci ordinari devono corrispondere una quota annuale alla Società nella misura stabilita dall’Assemblea.
b) Soci affiliati (cultori dell’oncologia non chirurghi)
sono i laureati in Medicina ed i laureati in altre Facoltà che operano in campo Oncologico non specificatamente chirurgico. I Soci affiliati devono corrispondere una quota annuale nella misura stabilita dall’Assemblea.
c) Soci onorari
personalità italiane o straniere che abbiano contribuito in modo eccezionale al progresso della Oncologia ed alla realizzazione dei fini di cui all’art. 2 del presente Statuto. I Soci Onorari non sono tenuti a corrispondere alcuna quota associativa. La nomina dei Soci viene fatta dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due Soci effettivi.
d) Soci a quota agevolata
I Soci under 40, gli appartenenti a Gruppi di Studio o di Lavoro precostituiti che confluiscano nella SICO, avranno diritto a corrispondere una quota associativa annuale pari alla metà di quella dei Soci ordinari.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria e hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.
ART 4: CESSAZIONE DA SOCIO DELLA SICO
La cessazione da Soci effettivi e da Socio affiliato si verificherà per i seguenti motivi: a) per dimissioni; b) per morosità confermata dopo due avvisi scritti da parte del segretario – tesoriere; c) per fatti o attività che portano il Socio in contrasto con fini di cui agli articoli 2, 3 del presente statuto; d) per esclusione pronunciata dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti alla stessa. Contro la delibera di esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.
ART. 5: PATRIMONIO E GESTIONE SOCIALE
Le entrate della S.I.C.O. sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da oblazioni volontarie dei Soci;
c) da sovvenzioni elargite da enti pubblici o da soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati
d) da proventi dalle iniziative promosse dalla Società;
e) da rapporti di partnership con l’industria farmaceutica e medicale;
f) da rapporti di partnership con Associazioni di malati alle quali distribuire materiale informativo sulle Oncologie Chirurgiche, partecipando attivamente alle loro riunioni;
g) dalla creazione di un trust per finanziamento progetti;
h) dall’autofinanziamento attraverso donazioni di Soci afferenti.
i) il finanziamento delle attività ECM avverrà attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.
Il patrimonio è costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà della Società;
b) contribuzioni, donazioni, lasciti o sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti elargiti con la specifica destinazione ad incrementare il patrimonio;
c) eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.
Viene in ogni caso stabilito il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 6 : ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. La Società ha l’obbligo di redigere ed approvare annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. I bilanci devono restare depositati presso la sede della Società nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell’associazione. Vi è altresì l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell’associazione, gli incarichi retribuiti
ART. 7: REGOLAMENTAZIONE QUOTE ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione e/o i versamenti a favore della Società non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della società né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Società. La quota di iscrizione non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
ART. 8: ORGANI SOCIETARI
Sono organi della Società:
8.1 CONSIGLIO DIRETTIVO, COMPOSTO DA:
– Presidente in carica
– Past President, con funzioni di Vice Presidente
– Incoming President o Presidente eletto, con funzioni di Vice Presidente
– Segretario – Tesoriere
– Consiglieri in numero non superiore a 5, responsabili dei seguenti settori:
– scientifico e di ricerca
– formazione
– giovani
– editoriale – sito Web
– fund raising
– il Comitato Scientifico
I Membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche direttive equipollenti in altre Società Nazionali.
Il CD viene eletto dall’Assemblea con voto segreto ogni due anni.
Il CD rimane in carica per due anni, rinnovabili per un solo ulteriore mandato.
Lo Incoming President, viene eletto dall’Assemblea con voto segreto ogni due anni, è membro del CD e diventerà Presidente in carica per il mandato immediatamente successivo.
Alla scadenza di ciascun mandato, il Consiglio Direttivo appena eletto subentra a quello precedente, l’Incoming President diventa Presidente in carica, il Presidente in carica diventa Past President, il Past President diventa Presidente Emerito.
Ciascuno dei componenti del CD ha facoltà di avvalersi della collaborazione di Membri del Board Nazionale nominati dal CD su proposta dei Consiglieri medesimi che li affianchino nel raggiungimento dei rispettivi obbiettivi.
Al Consiglio Direttivo competono, nell’ambito delle leggi vigenti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione
Esso procede:
– alla redazione annuale del bilancio consuntivo e di quello preventivo del successivo esercizio, sottoponendoli all’esame e all’approvazione dell’assemblea generale dei soci, all’uopo convocata;
– alla convocazione dell’assemblea dei soci, ogni qual volta debbano sottoporsi decisioni al suo esame ed alla sua approvazione;
– all’eventuale dichiarazione di morosità, di esclusione o di indegnità di determinati soci
– alla nomina del Comitato Scientifico
Le riunioni possono essere effettuate anche per via telematica attraverso appositi strumenti informatici e/o di audio conferenza
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente
Il CD ha facoltà di istituire:
8.2: BOARD NAZIONALE
Board Nazionale, costituito da un numero di membri non superiore a 15 suddivisi in Commissioni con il compito di coadiuvare il CD nel raggiungere specifici obiettivi statutari (formazione, gestione calendario manifestazioni e corsi, coordinamento linee guida e trials, rapporti con enti finanziatori, rapporti internazionali, gestione sito internet, search committee per nuovi Soci o aspiranti Board Members).
8.3: ONCO-TEAMS
“Onco-teams”, costituiti da gruppi di Soci attivi nei diversi settori della Oncologia Chirurgica, coordinati da uno o più responsabili, con l’obiettivo di creare collaborazioni con i diversi gruppi presenti in Italia. I Teams avranno l’incarico della proposta e della stesura del Piano Formativo Annuale (programmi di convegni e corsi, scelta oggettiva dei relatori), della formulazione di nuove linee di ricerca, del disegno di trials clinici e di adesione a progetti nazionali ed internazionali.
8.4: SICO-GIOVANI
SICO-Giovani è costituita da un elenco di Soci a sottoscrizione agevolata, che avranno il compito di
– organizzare seminari per la diffusione regionale dei concetti “evidence-based” in Oncologia Chirurgica,
– proporre nuovi studi da presentare in convegni nazionali,
– proporre nuovi progetti oggetto di richieste di finanziamento da parte della SICO
– proporre candidature per il conseguimento del Board Europeo (EBSG).
I componenti dei tre Organi suddetti potranno partecipare alle riunioni del CD su espresso invito da parte di quest’ultimo.
Tali Soci saranno valutati in base al raggiungimento degli obiettivi.
8.5: ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea è composta con parità di voto dalla riunione di tutti i Soci.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea, e devono essere in regola con il pagamento delle quote associative
L’assemblea provvede a:
– Approvare il Bilancio consuntivo e Preventivo con i relativi documenti accompagnatori.
– Nominare i membri del Consiglio Direttivo e Incoming President.
– Effettuare tutte le delibere a lei riservate per legge o per Statuto.
L’assemblea delibera per alzata di mano, salva l’ipotesi di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, per la quale è prevista la votazione a scrutinio segreto
L’Assemblea è convocata dal Presidente della Società mediante avviso via email con l’indicazione di giorno, ora e luogo della riunione da spedirsi a ciascun Socio almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. L’Assemblea viene convocata annualmente in via ordinaria, in via straordinaria su iniziativa del Presidente o su domanda di almeno un quarto dei Soci. Il Consiglio Direttivo è tenuto a presentare all’Assemblea una relazione sulle attività della Società; il Segretario – Tesoriere è tenuto a presentare la situazione finanziaria e chiedere l’approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio consuntivo dell’anno precedente e preventivo per l’anno in corso. E’ di competenza dell’Assemblea deliberare sui problemi posti all’ordine del giorno e procedere alle elezioni delle cariche sociali. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, in mancanza da uno dei Vicepresidenti; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Le deliberazioni dell’Assemblea e quelle del Consiglio Direttivo dovranno risultare in un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, su un libro vidimato.
L’Assemblea, con cadenza biennale, elegge Incoming President e Consiglio Direttivo.
Le assemblee possono essere effettuate anche per via telematica attraverso appositi strumenti informatici e/o di audio conferenza
8.6: PROBIVIRI E REVISORI
Collegio dei Probiviri, costituito dai Presidenti Emeriti, tutti i Presidenti non facenti più parte attiva del CD
Collegio dei Revisori dei Conti.
Il CD nomina due Revisori dei Conti effettivi ed un Supplente; ad essi spetta il compito di verificare la regolarità dei bilanci e degli atti economici prima della approvazione da parte dell’Assemblea.
I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato per attività relative all’associazione.
Tutte le cariche sociali sono svolte gratuitamente.
8.7: CONSIGLIO DIRETTIVO NOMINA, TRA I SOCI CON DOCUMENTATA CAPACITÀ ED ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA, IL COMITATO SCIENTIFICO, COMPOSTO DA ALMENO 3 MEMBRI FINO A UN MASSIMO DI 5 MEMBRI.
Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un ulteriore periodo e non percepiscono alcun compenso.
Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell’associazione, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
L’organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento.
ART 9 : TRASPARENZA
I verbali della Società, raccolti in un registro vidimato, sono visibili a chiunque ne faccia richiesta motivata al CD.
ART. 10: MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Il presente Statuto potrà essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di cinquanta Soci effettivi. In questo ultimo caso si dovrà procedere alla convocazione di una Assemblea Straordinaria. Le modificazioni statutarie non potranno avvenire se non con approvazione dei tre quarti dei Soci partecipanti all’Assemblea.
ART. 11
La Società è regolata dalle disposizioni del presente Statuto e dai regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto partecipanti all’Assemblea.
ART. 12 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento della Società è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di suo scioglimento per qualunque causa la Società ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità.
ART. 13 CONFLITTO DI INTERESSI
I soci, i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo, se nominato, nonché i componenti nominati o designati dall’Associazione in organizzazioni, comitati, organismi sia in-terni che esterni e gli eventuali dipendenti e collaboratori in genere, devono agire con imparzialità e nell’esclusivo interesse pubblico e dell’Associazione.
Chiunque si trovasse in conflitto di interesse, reale o potenziale, deve renderlo noto al Consiglio Direttivo mediante apposita dichiarazione.
Sono considerate situazioni di conflitto di interesse:
a. la sussistenza di interessi personali che interferiscono con l’oggetto di decisioni cui il soggetto partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
b. la sussistenza di esistenti e/o preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all’oggetto delle decisioni cui il soggetto partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previ-ste dalla legge o da altre norme;
c. la sussistenza di rapporti di coniugio, di unione civile, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con persone, enti od organizzazioni specificamente interessate all’oggetto delle decisioni cui il soggetto partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non con-figurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
d. l’appartenenza a categorie, associazioni, società o gruppi in virtù della quale il soggetto acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.
Nel caso in cui vi siano situazioni di conflitto di interesse il soggetto in conflitto, oltre a rendere la suddetta dichiarazione, deve astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione.
Il Consiglio Direttivo può predisporre ed approvare un apposito regolamento che individui, monitori e gestisca gli eventuali conflitti di interesse.